Chiarita, tra l’altro, la possibilità di inserimento dei minispot negli arresti di gioco durante la trasmissione di eventi sportivi.
Entrerà in vigore il 1° gennaio 2009 la “Comunicazione interpretativa afferente ad alcuni aspetti della pubblicità televisiva”, approvata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 211/08/CSP (pubblicata sulla G.U. n. 257 del 3 Novembre 2008). Il documento è stato emanato dall’Agcom allo scopo di chiarire i criteri da essa utilizzati nel dare attuazione ad alcune disposizioni nazionali vigenti nella materia considerata. Quanto agli argomenti oggetto della comunicazione (tra i quali rientrano, la definizione della nozione di autopromozione, l’individuazione dei programmi composti di parti autonome di cui all’art. 37, c. 2, del D.L.vo n. 177/2005; il regime delle interruzioni delle opere audiovisive e dei lungometraggi cinematografici, la qualificazione dei messaggi promozionali costituiti da sovraimpressioni animate), l’Autorità è tra l’altro intervenuta al fine di specificare la disciplina applicativa dei cosiddetti minispot diffusi nel corso dei programmi sportivi, con particolare riferimento alla trasmissione delle partite di calcio. Si ricorda che la disciplina vigente contenuta all’art. 4, c. 5, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite (di cui alla Delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i.), prevede che “Nella trasmissione di eventi sportivi, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione o negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo, ove l’inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l’azione sportiva (..), specificando, con riferimento alle partite di calcio, che gli spot pubblicitari e di televendita isolati debbano essere “in numero non superiore a sei nei tempi regolamentari”. L’Agcom, con il provvedimento in argomento, ha voluto eliminare ogni incertezza in merito all’individuazione degli “arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo”, durante i quali, come detto sopra, è possibile collocare interventi pubblicitari. Fermo restando il divieto di interrompere con minispot l’azione sportiva, viene chiarito innanzitutto che la pubblicità potrà essere inserita nelle interruzioni di gioco in presenza delle quali l’arbitro, in base a quanto stabilito dai regolamenti ufficiali delle specifiche discipline, è obbligato a disporre il recupero del tempo. Nel caso delle partite di calcio, ciò significa che i minispot potranno essere trasmessi durante le sostituzioni, l’accertamento degli infortuni dei calciatori (anche senza l’ingresso in campo del personale sanitario) e durante il trasporto dei medesimi infortunati fuori dal terreno di gioco. È precisato, poi, dall’Autorità che la pubblicità potrà essere inserita anche negli arresti di gioco per i quali i predetti regolamenti lasciano alla discrezionalità dell’arbitro la decisione sul recupero del tempo. In tali casi, però, l’inserimento dei minispot sarà consentito solo se gli arresti di gioco sono caratterizzati “da elementi che, in base alle concrete modalità di accadimento dell’evento interruttivo e al contesto di ciascuna singola competizione sportiva, inducano l’emittente a ritenere secondo un criterio di ragionevole prevedibilità che al termine del tempo di durata della competizione l’arbitro disponga il recupero del tempo di arresto di gioco”. Deve quindi trattarsi di interruzioni che, presumibilmente, comporteranno un recupero del tempo di gioco. Nell’identificare, poi, i casi di recupero del tempo rimessi alla discrezionalità arbitrale, quali «manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo» e «ogni altra causa», l’Autorità rinvia alle indicazioni contenute nella “guida pratica” dell’Associazione Italiana Arbitri. (D.A. per NL)