La delibera dell’Agcom n. 484/08/CONS, pubblicata il 29 luglio 2008 è perentoria: ordina, infatti, a SKY, di adeguare, entro 60 giorni, le Condizioni generali d’abbonamento, addebitando all’abbonato che esercita il recesso un importo complessivo non superiore alla somma tra il corrispettivo pagato da Sky agli Sky Service per il ritiro del singolo decoder e i corrispettivi pagati da Sky alla società fornitrice di servizi di logistica integrata per il recupero del decoder presso gli Sky Service, nonché per il suo invio al CAT ed il successivo trasporto ai magazzini Sky.
Il che equivale ad un importo di circa € 11,00.
Il tutto ha avuto inizio da una dettagliata richiesta di sanzionamento nei confronti di SKY, fatta da Adiconsum all’Agcom nel giugno 2007 per mancato rispetto della legge Bersani e più volte sollecitata. Dopo circa un anno e una lunga istruttoria, l’Agcom attesta che SKY non ha rispettato la legge chiedendo ai consumatori un corrispettivo non pertinente al recesso medesimo.
Ciò ha generato un effetto di lock-in, vincolando per un anno il consumatore impedendogli, di fatto, il diritto di scegliere altre offerte o, semplicemente, di sciogliere in qualsiasi momento – salvo preavviso di massimo 30 giorni – il vincolo contrattuale.
Adiconsum, pur esprimendo soddisfazione per l’operato dell’Agcom, manifesta tuttavia delle forti perplessità in merito alle modalità messe in atto dall’Autorità.
Infatti:
– le procedure di sanzionamento hanno tempi troppo lunghi, che penalizzano i consumatori che, come nel caso specifico, per ben 15 mesi sono stati costretti a pagare costi di recesso altissimi o a desistere dal chiudere l’abbonamento;
– resta, inoltre, incomprensibile il motivo che ha condotto l’Agcom a non sanzionare con una multa SKY, nonostante il protrarsi nel tempo del non rispetto della legge e la contestazione formulata a Sky dalla stessa Direzione Tutela dei Consumatori dell’Agcom il 20 marzo u.s., per violazione della legge Bersani.
Considerando che la legge n. 40/07 (Bersani) si inserisce in un contesto di liberalizzazione, volto a promuovere, contestualmente, la concorrenza e la tutela del consumatore, nonché la tutela del contraente più debole privo di un sostanziale potere di negoziazione nei contratti per adesione, è necessario che l’Agcom controlli e sanzioni tutti i costi di recesso applicati dalle aziende di TLC che non rispondono ai principi espressi nella delibera su SKY.