L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di operazioni straordinarie, il termine prescritto dall’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, per la rettifica da parte del contribuente di precedenti dichiarazioni, va riferito al termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo unitariamente considerato, indipendentemente dal verificarsi di un evento straordinario quale la messa in liquidazione nel corso dell’anno.