Accesso ai documenti di procedimenti giurisdizionali europei nella sentenza 12 settembre 2007 del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee

Trasparenza amministrativa ed obbligo di motivazione del diniego in riferimento ai singoli atti collegati al procedimento giurisdizionale.

 
In riferimento a procedimenti giurisdizionali nei quali è coinvolta la Commissione europea, grazie al ricorso presentato dall’Associazione della stampa internazionale (Api, Association de la presse internationale), il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, nella sentenza depositata il 12 settembre 2007 (causa T-36/04) ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione delle eccezioni al diritto di accesso agli atti. L’Api, aveva richiesto di potere accedere ad alcuni atti che riguardavano procedimenti giurisdizionali in corso avanti il Tribunale di primo grado ed alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Per alcuni procedimenti la Commissione aveva negato l’accesso per lo più motivando il diniego solo sul fatto che alcuni procedimenti erano in corso o collegati con altre cause. La materia è disciplinata dal regolamento n. 1049/2001 del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo del Consiglio e della Commissione. È per principio garantito ad ogni cittadino dell’Unione, persona fisica o giuridica, con residenza o sede sociale in uno Stato membro, il diritto di ottenere i documenti dalle citate istituzioni. Il principio su cui si fonda la normativa è quello della massima trasparenza delle amministrazioni rispetto ai cittadini, l’articolo 2 del regolamento infatti stabilisce che è destinatario del diritto di accesso qualsiasi cittadino dell’Unione con residenza o sede sociale, in caso di persona giuridica, in uno Stato Ue, senza che vi sia l’obbligo di dimostrare un particolare interesse al volere accedere agli atti. L’art. 4 prevede poi che la richiesta di accesso possa essere rifiutata quando vi siano possibili pregiudizi alla tutela delle procedure in corso ed alla consulenza legale, oltre che ai fini delle attività di indagine in corso, “a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione”. La questione sottoposta al vaglio del Tribunale di primo grado delle Comunità europee sta dunque nel capire se sia legittimo rigettare istanze di accesso ad atti per il semplice motivo che gli atti cui si vuole accedere riguardino procedimenti giurisdizionali in corso. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con la sentenza 12 settembre 2007 ha sul punto chiarito che “L’eccezione al diritto di accesso agli atti, stabilita nel regolamento comunitario n. 1049/200.1, può essere opposta da una delle istituzioni competenti, solo nei casi in cui sussista un interesse effetto a non rendere pubblici determinati documenti. In relazione alla deroga al principio di accesso collegata allo svolgimento di una procedura giurisdizionale, la Commissione europea non può opporre un rifiuto automatico che comprende tutti gli atti legati al procedimento giurisdizionale. Nei casi in cui la richiesta di memorie riguardi un procedimento per il quale non si è ancora svolta l’udienza, la Commissione può impedire la divulgazione dei documenti se questo può inficiare il buon andamento del procedimento. Se l’organo giurisdizionale ha già emesso una sentenza, spetta alla Commissione motivare in modo adeguato il diniego di accesso e dimostrare l’interesse che deve essere tutelato rispetto allo svolgimento del processo.” Il diniego dunque non solo deve indicare in modo chiaro i pregiudizi che potrebbero derivare dalla divulgazione degli atti, ma anche deve motivare adeguatamente il rifiuto in modo da chiarire al soggetto richiedente quale sia l’interesse tutelato. Il diniego ed i motivi di diniego devono poi essere riferibili ai singoli atti e non sinteticamente per categorie o per interi procedimenti, il diniego deve poi essere anche limitato nel tempo poiché è giustificabile solo fino a quando sussista un concreto interesse alla tutela. In particolare le memorie e gli atti non ancora utilizzati dalle parti perché non si è ancora svolta l’udienza pubblica nella quale svolgere la discussione ad essi relativa, possono essere oggetto di rifiuto alla divulgazione anche solo perché esiste l’interesse delle parti a potere sostenere le proprie posizioni senza intrusioni ed influenze esterne. La cosa cambia se gli atti di cui si chiede l’accesso riguardano un’udienza già svolta: in tale caso la motivazione del diniego, per essere legittima, deve essere il più possibile precisa ed esaustiva secondo i canoni sopra richiamati. Anche in riferimento all’emergere di un “interesse pubblico alla divulgazione”, che consentirebbe comunque di potere avere diritto di accedere agli atti in forza del diritto e della libertà di stampa, è però consentito alla Commissione di negare l’accesso per la tutela dell’interesse pubblico di assicurare il buon andamento del processo perlomeno fino alla data di svolgimento dello stesso. (D.A. per NL)
 

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