899, sentenza TAR Lazio di annullamento delle delibere Agcom: il COSTT espone alcune considerazioni

Il Comitato degli operatori chiede di replicare alle opinioni delle associazioni dei consumatori pubblicate su NL


Riceviamo e pubblichiamo dal COSTT.

Egregi Signori, abbiamo letto gli articoli sulla sentenza del TAR sulle NNG, il cui contenuto è forse stato basato solo sulla versione dei fatti fornita dalle associazioni dei consumatori. Questi fatti, tuttavia, riguardano anche altri soggetti, direttamente coinvolti nella vicenda. Riteniamo che, da cronisti, possiate ritenere appropriato dare la possibilità a questi soggetti di dire la propria, specie in un caso spinoso come questo.
Il COSTT è un comitato di fornitori di servizi a valore aggiunto che era parte in causa al TAR, proprio come le associazioni di consumatori. Il COSTT vorrebbe affidare una sua replica alle dichiarazioni apparse su Newsline a un breve comunicato e alla stessa sentenza del TAR, il cui contenuto è facilmente comprensibile anche da non addetti ai lavori.

Vi inviamo quindi il comunicato e la sentenza, con preghiera di pubblicazione.

Cordiali saluti,

Renato Balestrello
Vice-Presidente COSTT

***

Il COSTT svolge alcune precisazioni in merito a notizie apparse in questi giorni su organi di informazione in merito alla sentenza con cui il TAR Lazio ha annullato delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che imponevano il Blocco Automatico delle chiamate da rete fissa.

1) I numeri oggetto del blocco sono usati per molti servizi come chat, quiz, oroscopi e cartomanzia telefonica, nonché dal CODACONS, dall’Agenzia delle Entrate, da Trenitalia, da compagnie aeree e di navigazione marittima, e da molte altre imprese e pubbliche amministrazioni.

2) Qualcuno parla di un milione di truffe l’anno, ma l’Agcom ha dichiarato ufficialmente di aver ricevuto negli ultimi anni 60.000 segnalazioni. Nella peggiore delle ipotesi, se tutte queste segnalazioni fossero fondate e riguardassero utenze di rete fissa (perché la rete mobile non è stata toccata dal provvedimento dell’Autorità), l’incidenza dei fenomeni fraudolenti sul totale dell’utenza telefonica sarebbe di circa lo 0,1% l’anno.

3) L’utenza telefonica non è senza difese. Essa continua a essere tutelata da usi anomali delle numerazioni in questione dalla possibilità di disabilitare le chiamate mediante semplice richiesta (anche telefonica) al proprio fornitore del servizio telefonico. Le amministrazioni competenti vigilano sull’uso che gli operatori fanno di queste numerazioni, sanzionando gli abusi anche – nei casi più gravi – ordinando la chiusura del servizio e del numero.

4) L’Autorità non ha mai dato ai fornitori di servizi a valore aggiunto la possibilità di essere rappresentati in sede istituzionale o anche semplicemente di essere ascoltati su temi e provvedimenti che incidono sulla sopravvivenza di oltre 10.000 imprese in Italia. Anche in queste ore gli operatori telefonici stanno stabilendo norme di condotta da imporre ai centri servizi, senza coinvolgere questi ultimi in alcun modo. Il COSTT ha chiesto più volte di essere ascoltato e coinvolto nelle decisioni che riguardano la categoria, senza successo.

5) Il TAR del Lazio ha annullato le delibere sulla scorta di motivazioni serie e puntuali, respingendo sia le difese dell’Autorità, sia quelle delle numerose associazioni dei consumatori intervenute in giudizio.

Qui il testo della sentenza del TAR Lazio

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