L’attività giornalistica al di fuori del contesto editoriale tradizionale è sempre più diffusa. Ad oggi, secondo l’ultima rilevazione ODG, i giornalisti italiani sono oltre 106 mila, di cui molti svolgono regolare attività di ufficio stampa.
In alcuni casi, però, non hanno un regolare rapporto previdenziale assicurativo costituito presso l’INPGI.
Di seguito, due recenti sentenze del Tribunale di Roma, in cui l’Inpgi ha visto confermato ed ottenuto il diritto all’iscrizione all’Istituto da parte di giornalisti addetti ad uffici stampa.
Con la sentenza n. 1408/17, ottenuta nei confronti di una amministrazione comunale, l’INPGI ha chiesto l’accertamento della natura subordinata dell’attività svolta da una giornalista pubblicista. In particolare, l’addetta stampa è stata considerata una dipendente visto che si coordinava con gli altri colleghi per la realizzazione del servizio. Il Tribunale ha affermato che se “il lavoratore non è libero di rifiutare la prestazione (pur in assenza di precisi obblighi di presenza o di orario), dovendo viceversa sempre coordinare la propria attività con quella degli altri colleghi al fine di garantire in ogni caso la presenza per l’espletamento di un determinato servizio”, vuol dire che è in atto un rapporto lavorativo subordinato.
Anche con la sentenza n. 2183/17 ottenuta nei confronti di un’impresa privata, l’INPGI ha rilevato la natura giornalistica dell’attività svolta da un reporter. In questo caso, scrivono i giudici, “il giornalista non si limita a riportare il testo di dichiarazioni rese da altri soggetti ma introduce e commenta la notizia, seppure in modo sintetico, collocandola all’interno di un articolato più organico; pur essendo preminente la funzione informatica rispetto a quella di critica e commento, non manca comunque quell’attività di mediazione fra il fatto e la diffusione della notizia che caratterizza l’attività giornalistica”. In entrambi i casi “i giudici hanno saputo calare nell’ambito dell’informazione degli Uffici Stampa i principi già dettati dalla Cassazione in tema di subordinazione e di natura giornalistica dell’attività” commenta l’INPGI.
Due altre sentenze, anche se un po’ più datate, fotografano bene la situazione previdenziale in cui versa il mondo degli addetti stampa impiegati in aziende non editoriali. Anche in questo caso il giudice ha dato ragione all’Inpgi ed obbligato le aziende a versare i contributi evasi.
Con la sentenza n. 2697 del 2014, il Tribunale di Roma ha ribadito ancora una volta la natura giornalistica di un ufficio stampa, questa volta di una società di servizi per la mobilità, non legata dunque al mondo della stampa. “Reperire notizie presso le fonti interne ed esterne, rielaborarle e diffonderle attraverso diversi mezzi di comunicazione di massa, sono sufficienti perché un’attività possa essere qualificata come giornalistica, all’interno di contesti lavorativi del tutto diversi da un’azienda editoriale”. Quando viene svolta un’opera d’ intermediazione nella diffusione di una notizia, non può che trattarsi di giornalismo: “le modalità sincopate e sintetiche della moderna comunicazione non influiscono sulla natura dell’attività giornalistica, potendo sotto certi aspetti richiedere una creatività e una capacità intellettuale (di adeguamento alle nuove tecnologie e ai mezzi usati) maggiore che in passato”. Anche l’attività di ufficio stampa di un ente sportivo giovanile finalizzata alla diffusione di notizie è giornalistica. In particolare, Il Tribunale di Roma, con la sentenza 11256/2014 del 2015, ha ribadito che se il responsabile dell’ufficio stampa di una Federazione sportiva redige comunicati stampa da inviare alle testate giornalistiche, realizza rubriche e collaborazioni sulle attività del settore, propone eventi mediatici, coordina l’azione degli addetti stampa locali, idea un sito internet per il settore e realizza reportage fotografici, svolge a tutti gli effetti un’attività pienamente ed esclusivamente giornalistica. L’ente sportivo ha dunque l’obbligo di assicurare presso l’INPGI tutti gli assunti iscritti agli Albi (professionisti, pubblicisti e praticanti) che, pur in assenza di specifico incarico di tipo giornalistico, svolgano nei fatti attività di lavoro riconducibile a tutti gli effetti alla professione giornalistica. (E.G. per NL – fonte INPGI)