La “ricongiunzione” consente – a chi ha versato contributi in gestioni previdenziali diverse – di accentrare tutti i periodi assicurativi presso un unico ente, al fine di ottenere un’unica pensione. Le contribuzioni sono materialmente trasferite da ente ad ente.
L’operazione – che deve obbligatoriamente comprendere tutti i periodi di contribuzione esistenti nelle diverse gestioni previdenziali, purché non abbiano già dato luogo a pensione – avviene su domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti. I contributi ricongiunti sono equiparati a quelli già versati nella gestione previdenziale accentrante, come se ci fossero sempre stati. La ricongiunzione – presso la Gestione INPGI sostitutiva dell’AGO (INPGI-1) – è regolata da legge, in particolare: 1) dalla legge 07 febbraio 1979 n. 29, riferita ai soli contributi versati all’INPS e nelle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’AGO (ex INPDAP, ex ENPALS, Volo, Ferrovie, Poste, Telefonici, etc.). L’operazione comporta il pagamento di un onere pari al 50% della riserva matematica, detratto l’importo trasferito dall’altro ente/gestione; 2) dlala legge 5 marzo 1990 n. 45, riferita a tutte le contribuzioni, comprese quelle versate nei regimi dei liberi professionisti, quindi, anche l’INPGI-2. L’operazione comporta il pagamento di un onere pari all’intera riserva matematica (100%), detratto l’importo trasferito dall’altro ente/gestione. La ricongiunzione – presso la Gestione separata dell’INPGI – è, invece, disciplinata dalla legge 5 marzo 1990 n. 45, ed è quindi riferita a tutte le contribuzioni versate in altri enti, comprese quelle versate nei regimi dei liberi professionisti. In base all’art. 6 del Decreto legislativo n. 42/2006 l’operazione non comporta oneri per il richiedente, ma l’intera pensione sarà determinata con il sistema di calcolo contributivo. Sono esclusi dalle operazioni di ricongiunzione i periodi assicurativi costituiti presso la Gestione separata dell’INPS, nonché quelli relativi al Fondo per Clero ed alla cosiddetta Gestione per le casalinghe, gestite anch’esse dall’INPS. L’aggettivo “contributivo”, che significa “attinente alla contribuzione”, evoca immediatamente il sistema di calcolo contributivo. Metodo di calcolo delle pensioni introdotto nel sistema generale dalla legge n. 335/95 (cosiddetta Riforma Dini). Nel regime previdenziale INPGI (Gestione sostitutiva dell’AGO), il metodo di calcolo contributivo viene applicato per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 2017. I periodi precedenti restano, invece, regolati dal sistema retributivo. Il sistema contributivo comporta il calcolo della pensione sulla base dei contributi effettivamente versati o accreditati e non, come in passato, sulla base delle retribuzioni assoggettate a contribuzione. La misura della pensione è stabilita, dunque, sulla base del montante contributivo individuale accumulato negli anni – costituito dall’insieme dei versamenti e/o accrediti figurativi opportunamente rivalutati – al quale è applicato un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell’età del richiedente. Per la formazione del montante, indipendentemente dall’andamento della gestione previdenziale, i contributi sono annualmente rivalutati in base alla variazione media quinquennale del PIL nominale, determinata dall’ISTAT. (E.G. per NL fonte INPGI Notizie)