(
continua da articolo precedente) La sezione VI del Capo II del Titolo III che tratta dei diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti, all’art. 150 stabilisce al primo comma che il compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere da parte dell’autore compete all’autore stesso solamente se il prezzo della vendita non è inferiore a € 3.000,00.