Gli avvocati che all’atto dell’entrata in vigore del regolamento hanno un’anzianità di iscrizione all’albo, continuativa, di almeno 20 anni acquisiscono il titolo di specialista in non più di una delle aree di cui all’art. 3.
L’abuso di uno strumento processuale può determinare la condanna della parte vittoriosa a rifondere le spese del giudizio, posto che nel nostro ordinamento è il giudice a dover decidere – oltre che sul merito della controversia – anche sull’imputazione dei costi sostenuti dalle parti.