Giornalisti, previdenza. INPGI: in media 69 infortuni annui. Ecco cosa fare

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Negli ultimi 5 anni si sono verificati 347 infortuni, in media 69 casi l’anno, che hanno coinvolto giornalisti e che sono stati indennizzati dall’INPGI. Tutti i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato hanno diritto alla copertura assicurativa e sono indennizzabili tutti gli infortuni – sia professionali che extraprofessionali – da cui derivi una invalidità permanente totale, parziale oppure la morte. Il giornalista ha diritto alla copertura dell’indennità assicurativa per gli infortuni occorsi dal giorno d’inizio del rapporto di lavoro subordinato con l’azienda e fino a 15 mesi successivi alla data di cessazione dello stesso. Rientrano tra gli infortuni l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale e sono indennizzabili solo gli infortuni che abbiano per conseguenza la riduzione dell’attitudine al lavoro in misura superiore al 5%. Anche i giornalisti titolari di un rapporto di co.co.co. hanno diritto ad una adeguata copertura assicurativa antinfortunistica presso la gestione separata INPGI. Per accedere alla copertura assicurativa il compenso annuo non deve essere inferiore a 3.000 euro ed il premio assicurativo è determinato in misura fissa, pari a 6,00 euro mensili. In caso di infortunio, il giornalista (o i suoi eredi) deve inviare all’Istituto, entro e non oltre due anni dall’evento, la documentazione sanitaria e la relativa denuncia, utilizzando l’apposita modulistica reperibile su www.inpgi.it. Una volta avviati i dovuti accertamenti per determinare il grado di invalidità, l’infortunato viene convocato a Roma (le spese di viaggio sono a carico dell’Istituto) per essere sottoposto a visita medico-legale. L’Inpgi provvede all’ eventuale liquidazione in base ai massimali previsti dal CCNLG vigente alla data dell’infortunio (Invalidità permanente totale: Euro 108.455,95; Morte: Euro 92.962,24; Invalidità permanente parziale: Euro 1.084,56 per punto di invalidità). I professionisti o pubblicisti con la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti (art. 2 e 12), la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, hanno diritto ai predetti trattamenti in misura ridotta del 50%. In caso di morte o di invalidità permanente totale, l’indennità potrà essere invece maggiorata del 20%, del 30% o del 50% a secondo dell’età del giornalista infortunato. Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli sotto i 18 anni, l’indennità dovuta in caso di morte o di invalidità permanente totale è maggiorata del 10% per il coniuge e di un ulteriore 10%  per ciascuno dei figli minori. (E.G. per NL)

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